L’Ente ha sede in Torino, in Via XX Settembre 2 ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile.
L’Ente è costituito in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, tenuto conto della legge 30/2003 e del D.Lgs 276/2003.
Il finanziamento dell’Ente, costituito per iniziativa delle Organizzazioni firmatarie del contratto di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti è assicurato mediante un contributo paritetico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, commisurato al numero delle giornate lavorative denunciate all’INPS. L’entità di tale contributo è determinata da appositi accordi tra le parti. La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro e da questo versata all’Ente., unitamente alla quota di competenza dell’azienda.
Gli accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente contratto di lavoro aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall’Ente a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché le deliberazioni assunte nella stessa materia dall’organo di gestione del predetto Ente, si considerano parte integrante del Contratto Collettivo provinciale di Lavoro e come tali vincolanti le stesse parti nella loro applicazione.
Ogni azienda neoassuntrice di manodopera ha l’obbligo di iscriversi all’Ente, presentando domanda con apposita modulistica ( modulo di iscrizione ) entro 60 giorni dall’assunzione del primo lavoratore.
L’azienda ha l’obbligo di comunicare all’Ente le giornate lavorative prestate dai lavoratori dipendenti suddivisi tra o.t.i. e o.t.d.