Trattamento di malattia per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato.

L’ integrazione corrisposta dalla Cimiav sarà tale da assicurare ai suddetti operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento nella misura del 90% del salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e supermini  aziendali  (dal 1° gennaio 2009).

 

Trattamento malattia

La ditta anticipa ai lavoratori, per conto dell’Inps, dal 1° al 20° giorno (esclusi i 3 giorni di carenza ed i festivi) il 50%, mentre dal 21° al 180° giorno, il 66,66% del trattamento di malattia.

 

Trattamento d’infortunio per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato.

Dal 1° al 14° giorno compreso, l’integrazione salariale corrisposta dalla Cimiav, salvo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 T.U. – D.P.R. 1124 del 30/6/1965), sarà tale da assicurare un trattamento, tra indennità di legge ed integrazione, pari al 90% del salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e superminimi aziendali.

Dal 15° giorno l’integrazione salariale corrisposta  dalla Cimiav dovrà essere pari alla differenza tra l’indennità di legge e il salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e superminimi aziendali.

 

Trattamento di malattia  per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato. 

L’integrazione salariale corrisposta dalla Cimiav sarà tale da garantire, tra indennità di legge e integrazione, il 90% del salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e  superminimi aziendali.

Gli operai a tempo determinato hanno diritto a un indennizzo massimo, nell’anno, di n. 45 giorni

 

Trattamento di infortunio per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato. 

L’integrazione salariale corrisposta dalla Cimiav sarà tale da garantire, tra indennità di legge e integrazione, il 90% del salario reale, inclusi scatti di anzianità e supermini aziendali. 

Gli operai hanno diritto ad un indennizzo massimo, nell’anno, di n. 45 giorni

 

Trattamento di malattia per gli apprendisti

In caso di malattia al lavoratore verrà riconosciuta un’indennità giornaliera posta a carico della CIMIAV,, in base alle norme che la disciplinano. L’indennità verrà corrisposta per malattia superiore ai sette giorni di calendario, dal giorno di inizio della malattia per un massimo di 45 giorni.

 

Premio per matrimonio

E’ istituito un premio per matrimonio di € 200,00 (duecento) lordi.

I beneficiari sono i lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato e gli operai che, assunti a tempo determinato, abbiano superato 150 giorni di effettivo lavoro nel settore nell’arco dei 12 mesi precedenti l’evento.

 

Premio per nascita figli

E’ istituito un premio per nascita figli di € 250,00(duecentocinquanta) lordi per ogni figlio.

I beneficiari sono i lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato e gli operai che, assunti a tempo determinato, abbiano superato 150 giorni di effettivo lavoro nel settore nell’arco dei 12 mesi precedenti l’evento.

 

Assegno funerario per il decesso del lavoratore

E’ istituito un assegno funerario di 300,00 € (trecento) lordi.

I beneficiari sono: l’erede di primo grado (coniuge, figlio o genitore) dell’operaio agricolo a tempo indeterminato o dell’operaio che, assunto a tempo determinato, abbia superato 150 giorni di effettivo lavoro nel settore nell’arco dei 12 mesi e sia deceduto perdurando il rapporto di lavoro in agricoltura.

 

Indennità di morte per infortunio sul lavoro

Nel caso di morte per infortunio sul lavoro alla famiglia del lavoratore sarà erogata la somma di 700,00 € (settecento) lordi.

 

Incentivo alla ricollocazione di lavoratori agricoli

Come da contratto provinciale di lavoro (art. 20)

 

Preavviso di risoluzione del rapporto

Come da contratto provinciale di lavoro (art. 27)

 

Fondo Stanziamenti sussidi speciali

Di tale fondo l’Ente attingerà, a seguito di apposite deliberazioni, per interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni familiari di particolare disagio.